diritto di abitazione
puņ costituirsi con testamento,
usucapione o contratto scritto
Cass., 21.05.1990, n. 4562, in Arch.
civ., 1990, pag. 902
Il diritto di abitazione, che ha le sue origini nell'usus
domus del diritto romano classico,
ha natura reale
e quindi puņ
essere costituito mediante
testamento, usucapione o contratto, per il quale č richiesta ad substantiam la forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata.